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SIAMOC - Societa' Italiana di Analisi del Movimento in Clinica
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Statuto

SIAMOC - Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica

STATUTO
(AGGIORNATO IL 25.10.2007)
Art. 1
È costituita la "Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC)".
Art. 2
Essa ha sede in Bologna, via di Barbiano 1/10, presso Istituti Ortopedici Rizzoli - Laboratorio di Analisi del Movimento.
Art. 3
L’Associazione Società Italiana del Movimento in Clinica ha lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero lo sviluppo degli studi nell’ambito dell’analisi del movimento in clinica, tramite scambi di informazioni e la collaborazione scientifica, e il coordinamento dei gruppi di studio in Italia e all’estero.
L’Associazione può organizzare periodici incontri di studio, congressi e convegni, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo. Essa può stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale, con Istituti ed Organizzazioni operanti per scopi analoghi. Per il raggiungimento dello scopo sociale, può reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni, istituire borse di studio per l’Italia e per l’estero e finanziare direttamente attività scientifiche da svolgere presso istituzioni di ricerca e centri clinici qualificati.
Art. 4
L’Associazione non ha fini politici o di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle disposizioni del Codice civile, anche dall’art.87, comma 1 lettera C, comma 4 e comma 4-bis del DPR 917/86, nonché dagli art. da 108 a 111 del Decreto medesimo. In particolare, il presente Statuto è redatto in conformità alle clausole previste dall’art. 111, comma 4-quinquies DPR 917/86, come aggiunto dall’art. 5 Dlgs 460/97.
Art. 5
Sono organo ufficiali dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.
Art. 6
L’Assemblea è sovrana. Essa è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento. Ogni socio ha un voto, in conformità al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma secondo, del codice civile. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie indicate nel presente Statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.
Art. 7
L’Assemblea è convocata per lettera semplice da inviarsi a ciascun socio con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data fissata, includendo l’ordine del giorno, o con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l’espletamento del rapporto associativo. Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica. Con le stesse modalità deve inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
Art. 8
L’Assemblea ordinaria o straordinaria. L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, ed è da ritenersi validamente costituita in presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati in prima convocazione, e del 10% (dieci per cento) in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di ottobre, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere ogni due anni, a scrutinio segreto, tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale, un Consiglio Direttivo composto di otto membri, nonché
- eleggere, a scrutinio segreto, il Vicepresidente (il Presidente, il Vicepresidente e il
Past-President fanno parte del Consiglio Direttivo);
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- discutere ed approvare i regolamenti interni;
- approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in merito alle quote
sociali;
- proporre ed approvare gli argomenti per i Congressi Nazionali.
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Ad ogni singolo socio può essere conferita al massimo una delega. È ammessa la rappresentanza in Assemblea da parte di membri del Consiglio, tranne che per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. L’Assemblea é presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea si avvale dell’opera del Segretario. In sua assenza, il Presidente nomina un altro Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 9
Dopo la Costituzione dell’Associazione, avverrà l’elezione del primo Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente, mediante votazione su schede numerate e non identificabili consegnate ai costituenti il Comitato promotore dell’Associazione, durante una apposita convocazione. In seguito, per l’elezione dei successivi Vicepresidenti e Consigli Direttivi, le schede saranno distribuite durante un’Assemblea degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. L’elezione avverrà allo scadere della carica biennale del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica
Art. 10
Il Vicepresidente eletto rimane in carica due anni e diviene automaticamente Presidente per il biennio successivo. Il Presidente, allo scadere del suo mandato biennale, continua a fare parte del Consiglio Direttivo per il biennio successivo in qualità di “Past-President”.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l’anno. Esso può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, tranne quelli devoluti per legge o per Statuto all’Assemblea. Il Consiglio procede all’elezione, a maggioranza assoluta, di un Segretario, di un Tesoriere e di uno o più incaricati per rapporti con Società, Enti ed Organismi Nazionali o Internazionali che possano interessare l’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- decide sulla organizzazione scientifica del Congresso Annuale (in base al
regolamento);
- esprime il gradimento sulle domande di ammissione all’Associazione e delibera la
radiazione dei soci per morosità, in conformità ai criteri in seguito esposti;
- propone l’ammontare delle quote sociali annuali;
- stabilisce la Sede dell’Associazione;
- redige il bilancio;
- compila progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- formula regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- elabora e propone eventuali modifiche al regolamento interno dell’Associazione.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo ha inoltre come proprio compito istituzionale quello di formulare gli indirizzi scientifici e culturali dell’Associazione. Ha altresì il compito di deliberare in merito alla attribuzione di borse di studio o premi di ricerca, e comunque di esprimere a imprese, società e persone fisiche indirizzi in merito alle erogazioni o agli atti di disposizione a favore di Istituti di ricerca o di istruzione universitaria.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare persone, non appartenenti al Consiglio Direttivo, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto di collaborazione che si stabilirà tra tali persone e l’Associazione è da qualificarsi, in alternativa, come collaborazione occasionale oppure come
collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell’espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare, e stabilito nel mandato stesso.
Art. 15
Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di ottobre, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio stabilisce l’importo delle quote associative, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati. L’importo delle quote è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio stabilisce inoltre la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati ed ai soggetti affiliati.
Art. 16
Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio di cui è membro di diritto e coordina l’attività associativa. Ha inoltre il dovere di convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Possono essere ammesse deleghe al potere rappresentativo, tuttavia tali deleghe devono essere limitate nel tempo e per soggetti specifici. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 17
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 18
Il Tesoriere tiene la cassa e l’elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze del rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.
Art. 19
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee; redige i verbali di tali riunioni e li trascrive negli appositi libri sociali.
Art. 20
Possono far parte dell’Associazione persone italiane e straniere, la cui attività clinica e/o scientifica ed i cui interessi siano rivolti alla fisiologia e patologia del movimento umano. La domanda di ammissione quale socio dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, corredata dalla documentazione sull’attività svolta dal richiedente. La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito all’ammissione, a maggioranza dei membri in carica. Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative o le somme aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.
Art. 21
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda, aderendo al presente Statuto, verseranno anticipatamente la quota associativa. Tutti i soci hanno diritto elettorale attivo e passivo. Sono istituite tre categorie di soci:
- Soci Ordinari;
- Soci Studenti;
- Soci Sostenitori.
Sono soci Ordinari coloro che svolgono attivamente ricerca scientifica e/o attività clinica, nel campo dell’analisi del movimento. Sono soci Studenti coloro che, regolarmente iscritti ad un corso di livello universitario (diploma, laurea, dottorato, specializzazione) dimostrino un chiaro interesse nell’analisi del movimento in clinica. I soci Ordinari e i soci Studenti verseranno l’apposita quota associativa, eventualmente differenziata così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. Su delibera del Consiglio Direttivo acquistano la qualifica di soci Sostenitori coloro che (persone, società o enti) sostengono sul piano scientifico l’Associazione. Verranno considerati altresì soci Sostenitori coloro che verseranno somme di denaro o metteranno a disposizione dell’Associazione senza alcun corrispettivo, beni o servizi di qualunque natura, al solo fine di sostenere l’attività che questa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da
un ente di altro tipo anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato, che avrà gli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci. L’appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce il diritto a partecipare ad ogni attività associativa, senza limitazione alcuna.
Art. 22
Il Socio che, per due anni consecutivi, sebbene sollecitato, non abbia versato la quota sociale, è considerato dimissionario. I soci che desiderano dimettersi dovranno invece indirizzare le loro dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il socio verrà espulso qualora il suo comportamento e le sue attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. Tale decisione é eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica.
Art. 23
Le entrate dell’Associazione Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica sono
rappresentate da:
- proventi delle quote associative e delle somme aggiuntive;
- beni mobili o immobili eventualmente acquisiti col fondo associativo;
- sottoscrizioni, donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti di enti pubblici e
privati, associazioni e soci;
- dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per il loro ottenimento. Per la gestione del fondo comune dell’Associazione viene data facoltà al Presidente, al Tesoriere ed al Segretario di aprire un conto corrente postale o bancario a firme disgiunte.
Art. 24
La quota associativa o contributo associativo é intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti derivati da successioni per causa di morte.
Art. 25
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualunque categorie essi appartengano. Tale avanzo dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27
La gestione del patrimonio é affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nella seduta annuale di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non é possibile procedere alla distribuzione fra i soci di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
Art. 28
In nessun caso i regolamenti interni dell’Associazione possono disporre in contrasto col presente Statuto. Nel caso in cui venissero inserite nei regolamenti interni disposizioni e clausole contrarie al presente Statuto, tali disposizioni e clausole saranno nulle ed inefficaci.
Art. 29
La durata dell’Associazione é prevista sino al 31 dicembre 2100 (trentun dicembre duemilacento).
Art. 30
Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell’Associazione. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa questo intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoga, o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci.
Art. 31
Per quanto non é espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia. A maggior chiarimento si precisa che questo Statuto é conforme e si assoggetta completamente alle clausole previste all’art. 111 c. 4 quinquies DPR 22 dicembre 1986, numero 917, come aggiunto dall'articolo 5 Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460.

In originale sottoscritto da:
Francesco Benvenuti
Ivo Grosso notaio

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Sede:  Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica - c/o Laboratorio di Analisi del Movimento
Istituto Ortopedico Rizzoli  v. di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna - ITALIA

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